Art. 21.
(Guardie particolari giurate).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di decreto prefettizio di guardia particolare giurata che svolgono la propria attività come liberi professionisti o alle dipendenze di enti pubblici o privati sono iscritti di diritto all'albo nazionale come agenti di polizia privata addetti alla vigilanza, purché inoltrino richiesta al dipartimento entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, allegando la documentazione attestante la propria qualifica e la certificazione dell'ente per cui è svolta l'attività, a pena di decadenza.